[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]1. Disposizioni generali
1.1 Le presenti condizioni si applicano a tutte le nostre consulenze, offerte, vendite, forniture e prestazioni nonché all’insieme dei rapporti giuridici attuali e futuri tra noi e il nostro cliente, salvo diverso accordo scritto. Alle condizioni di acquisto del nostro cliente che siano in contrasto, in tutto o in parte, con le nostre condizioni o con le disposizioni di legge, ci si oppone espressamente con la presente. Esse non diventano parte del contratto neppure qualora eseguiamo la fornitura o la prestazione d’opera essendo a conoscenza di condizioni contrastanti.
1.2 Inoltre, ai rapporti contrattuali si applica esclusivamente il diritto tedesco. È esclusa l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
1.3 Gli accordi di qualsiasi tipo conclusi verbalmente, telefonicamente o via telex diventano giuridicamente vincolanti solo con la nostra conferma scritta.
1.4 La nostra offerta è sempre senza impegno. I contratti, anche quelli conclusi in occasione di fiere o tramite nostri incaricati, si perfezionano esclusivamente in conformità alla nostra conferma d’ordine scritta.
1.5 Le caratteristiche dell’oggetto del contratto sono descritte esclusivamente nelle nostre offerte, conferme d’ordine e nella relativa documentazione, senza che ciò costituisca una garanzia ai sensi del§ 443 BGB.

2. Prezzi
2.1 Salvo espresso accordo contrario, i nostri prezzi per le forniture si intendono franco fabbrica, caricato su camion/vagone, IVA e imballaggio esclusi.
2.2 Qualora, dopo la conclusione del contratto, si verifichino variazioni delle basi di calcolo dovute a maggiori costi salariali e dei materiali, aumento dell’IVA o altre circostanze, in particolare variazioni di calcolo motivate da ragioni tecniche, siamo autorizzati ad aumentare il prezzo contrattuale in misura proporzionata alla variazione intervenuta nella base di calcolo. Ciò vale anche per gli ordini su chiamata. Ciò non vale se il nostro cliente è un consumatore ai sensi del§ 13 BGB e la nostra fornitura viene effettuata entro 4 mesi dalla conclusione del contratto.

3. Forniture e termini di consegna
3.1 I ritardi non sono a nostro carico se il nostro cliente non adempie, o non adempie tempestivamente, ai propri obblighi di collaborazione, in particolare se deve provvedere ad autorizzazioni delle autorità, piani di esecuzione, documentazione per la specifica dell’oggetto del contratto, chiarimento di tutti i dettagli tecnici e acconti, ovvero deve versare acconti.
3.2 Qualora, dopo la conclusione del contratto, emergano indizi che la capacità di adempimento del nostro cliente sia compromessa, quali ad es. ritardo nei pagamenti e sospensione dei pagamenti, istanza di apertura di una procedura di insolvenza, trasferimento a garanzia di beni del capitale circolante, informazioni sfavorevoli da parte di banche, istituti di credito o assicuratori del credito, siamo autorizzati a rifiutare la nostra prestazione e, dopo l’inutile decorso di un termine fissato per la prestazione di garanzie sotto forma di fideiussioni bancarie a prima richiesta (con rinuncia al beneficio della preventiva escussione) o garanzie bancarie oppure di pagamento anticipato, a recedere dal contratto e/o a chiedere il risarcimento del danno, anche se al momento della conclusione del contratto la situazione patrimoniale del cliente era già la stessa. La fissazione di un termine non è necessaria se la compromissione della capacità di adempimento del nostro cliente è evidente.
3.3 I termini di consegna da noi confermati sono date di spedizione non vincolanti. In caso di forniture divisibili siamo autorizzati a effettuare consegne parziali e, previa corrispondente informazione, anche consegne anticipate.
3.4 Per gli ordini su chiamata si considera concordato un termine di consegna adeguato, che non può essere inferiore a 6 settimane dalla chiamata. Se le date di produzione e di ritiro non sono state concordate, possiamo richiedere al più tardi 3 mesi dopo la conferma d’ordine una determinazione vincolante al riguardo. Se il nostro cliente non ottempera a tale richiesta entro 3 settimane dall’invio della nostra relativa comunicazione, siamo autorizzati a fissare un termine supplementare di 2 settimane e, dopo il suo inutile decorso, a chiedere il risarcimento del danno e/o a recedere dalla parte del contratto non adempiuta. Lo stesso vale se, dopo la scadenza del termine di consegna, l’oggetto del contratto o parti di esso non sono stati ritirati (cfr. a tale riguardo anche i punti da 4.3 a 4.5).
3.5 Qualora circostanze a noi non imputabili rendano più difficile, ritardino o rendano impossibile l’esecuzione degli ordini assunti, siamo autorizzati a posticipare la fornitura ovvero la fornitura residua o parziale per la durata dell’impedimento oppure a recedere dal contratto in tutto o in parte, senza che il cliente abbia diritto al risarcimento del danno. Non ci sono imputabili, ad es., interventi delle autorità, guasti aziendali, scioperi, serrate, interruzioni del lavoro dovute a circostanze politiche o economiche, mancanza delle materie prime e dei materiali di consumo necessari, scarsità di materiali, difficoltà di approvvigionamento energetico, ritardi nei trasporti dovuti a perturbazioni del traffico o eventi inevitabili che si verifichino presso di noi, presso i nostri subfornitori o presso aziende terze dalle quali dipende il mantenimento in funzione delle nostre aziende. Quanto sopra vale anche qualora tali eventi si verifichino in un momento in cui siamo in mora.
3.6 Il nostro cliente può fissarci un termine supplementare per la consegna solo quando il termine di consegna concordato sia stato superato di oltre 2 settimane. Tale termine supplementare deve essere adeguato e pari ad almeno 3 settimane. Dopo l’inutile decorso del termine supplementare, il nostro cliente può recedere dal contratto. È esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento del danno nei nostri confronti per violazione degli obblighi, salvo che abbiamo agito almeno con colpa grave o che si sia verificato un danno alla persona.

4. Spedizione e trasferimento del rischio
4.1 La spedizione dell’oggetto del contratto è effettuata da noi dallo stabilimento del produttore ovvero di fornitura a rischio del nostro cliente, e ciò anche qualora il nolo e altri costi siano a nostro carico. In mancanza di accordi particolari, la scelta del tipo di trasporto è a nostra discrezione. I carichi e i trasporti avvengono sulla base delle condizioni generali degli spedizionieri e/o dei vettori applicabili ai rispettivi carichi o trasporti. L’oggetto del contratto viene da noi assicurato contro i danni da trasporto solo su espressa istruzione scritta e a spese del nostro cliente.
4.2 Se è stato concordato il ritiro e questo non avviene entro 8 giorni dalla data concordata, la spedizione può essere effettuata da noi con una modalità di spedizione che ci sembri conveniente, a spese del nostro cliente.
4.3 Il rischio passa al nostro cliente con la consegna dell’oggetto del contratto al nostro cliente, al primo vettore o allo spedizioniere. Ciò vale anche per singole consegne parziali e qualora ci siamo assunti le spese di spedizione.
4.4 Se la spedizione viene ritardata su richiesta del nostro cliente o se sussiste mora nell’accettazione, il rischio passa con la comunicazione della disponibilità alla spedizione. La custodia dell’oggetto del contratto avviene in tal caso in nome e a spese del nostro cliente. In questi casi si applica per analogia la disciplina di cui al punto 7.3.

5. Riserva di proprietà
5.1 L’oggetto del contratto rimane di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti, anche futuri, che vantiamo nei confronti del nostro cliente. Ciò vale anche in caso di pagamenti di crediti specificamente indicati, fino al saldo di un eventuale saldo di conto corrente.
5.2 I beni soggetti a riserva di proprietà devono essere conservati a spese del nostro cliente in modo appropriato e separatamente dagli altri beni, contrassegnati in modo particolare su nostra richiesta e assicurati contro danneggiamento, perimento e smarrimento. Su richiesta, il nostro cliente deve presentarci la relativa polizza. Il nostro cliente ci cede fin d’ora con la presente i propri diritti derivanti dai contratti di assicurazione fino a concorrenza del valore dei beni in riserva di proprietà e acconsente al pagamento a nostro favore. Siamo autorizzati a riprendere i beni in riserva di proprietà e, a tal fine, a far accedere, se necessario, nostri incaricati all’azienda e ai locali del nostro cliente.Gli elementi di stampa, tranciatura o goffratura e le attrezzature speciali da noi realizzati rimangono di nostra proprietà.
5.3 Il nostro cliente è autorizzato, in modo sempre revocabile e fintanto che adempie ai propri obblighi nei nostri confronti come convenuto, ad alienare i beni in riserva di proprietà nel normale svolgimento degli affari. In tal caso o in caso di consegna dei beni in riserva di proprietà a un terzo, indipendentemente dal valore o dallo stato, oppure in caso di installazione, il cliente ci cede fin d’ora con la presente, fino alla completa estinzione di tutti i nostri crediti derivanti da tali forniture, i crediti nei confronti del proprio acquirente derivanti dall’alienazione, dalla consegna o dall’installazione, con tutti i diritti accessori, comprese le eventuali pretese di risarcimento del danno che ne derivino, fino a concorrenza del valore fatturato delle nostre forniture. Con la presente accettiamo la cessione. Il nostro cliente è tenuto a comunicarci, su richiesta, i nomi e gli indirizzi validi per la notifica dei terzi debitori, gli importi dei crediti, la loro data e scadenza ecc.
5A Se i beni in riserva di proprietà vengono lavorati o trasformati oppure mescolati o modificati, la lavorazione o trasformazione ovvero la mescolanza o modifica viene effettuata per nostro conto, tuttavia senza garanzia. In caso di trasformazione da parte del cliente con altri beni non di nostra proprietà, ci spetta la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore dei nostri beni in riserva di proprietà rispetto agli altri beni trasformati al momento della trasformazione. Se i beni in riserva di proprietà vengono mescolati o confusi con altri beni, acquisiamo la comproprietà in proporzione al valore che i beni in riserva di proprietà hanno al momento dell’unione.
5.5 In caso di divieto di cessione in occasione della rivendita, dell’installazione o in caso di ritardo nei pagamenti, il nostro cliente è tenuto a comunicare la cessione anticipata al proprio acquirente terzo. Se i beni in riserva di proprietà da noi forniti vengono alienati a un terzo insieme ad altri beni, il nostro cliente è tenuto a separare le relative voci di fattura. Qualora non sia stata emessa una fattura separata, si intende ceduta a noi la parte del credito complessivo sul prezzo corrispondente al valore fatturato della nostra fornitura. La suddetta riserva di proprietà permane anche qualora singoli crediti del nostro cliente nei confronti del proprio acquirente terzo vengano inseriti in un conto corrente. In tal caso il nostro cliente ci cede fin d’ora il saldo esistente a proprio favore. In caso di ritardo nei pagamenti da parte del cliente, siamo autorizzati a riscuotere direttamente il credito ceduto presso il terzo debitore. .[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]5.6 Non sono consentiti atti di disposizione straordinari da parte del nostro cliente, quali la costituzione in pegno, la cessione a garanzia e il trasferimento di proprietà dei beni in riserva di proprietà. Il nostro cliente è tenuto a informarci senza indugio qualora terzi intervengano sui beni e sui crediti di nostra proprietà, come ad es. in caso di pignoramenti e di qualsiasi altro tipo di pregiudizio alla nostra proprietà. Egli deve sostenere i costi di un’azione di opposizione di terzo qualora l’intervento sia a lui imputabile.
5.7 Se il valore della garanzia complessiva concessaci in virtù del rapporto commerciale supera i nostri crediti di oltre il 20 %, siamo tenuti, su richiesta del nostro cliente, alla restituzione nella misura corrispondente. La scelta delle garanzie da restituire spetta a noi.

6. Pagamenti
6.1 Salvo diverso accordo, le fatture devono essere pagate nella valuta concordata entro 14 giorni dalla data della fattura senza alcuna detrazione. Lo sconto viene concesso solo previo accordo particolare e deve essere calcolato sul valore della fattura franco stabilimento di fornitura.
6.2 I pagamenti si considerano effettuati solo quando possiamo disporre definitivamente dell’importo. I pagamenti mediante cambiale e assegno sono accettati solo a titolo di adempimento e previo accordo particolare. Le spese di sconto e cambiarie sono in ogni caso a carico del nostro cliente. Se è concordato il pagamento mediante cambiale, la durata delle cambiali non deve superare 90 giorni calcolati dalla data della fattura.
6.3 I pagamenti ricevuti vengono imputati, a nostra scelta, all’estinzione delle obbligazioni più vecchie o di quelle meno garantite.
6.4 Le consegne parziali vengono fatturate immediatamente e ciascuna di esse è esigibile separatamente, indipendentemente dal completamento della fornitura complessiva. Gli acconti versati alla conclusione dei contratti vengono imputati, in mancanza di diverso accordo scritto, alle consegne parziali di volta in volta più vecchie.
6.5 La compensazione con controcrediti è ammessa solo se si tratta di controcrediti accertati con sentenza passata in giudicato, maturi per la decisione o da noi riconosciuti. Lo stesso vale per l’esercizio di diritti di ritenzione sugli importi indicati nelle nostre fatture.

7. Risarcimento del danno e recesso
7.1 Se le scadenze di pagamento concordate ovvero il termine di pagamento di cui al punto 6.1 non vengono rispettati dal cliente, ci spettano i diritti di cui al § 288 BGB (richiesta di interessi di mora). Gli importi dovuti, a partire dalla scadenza, producono interessi pari al 5% in più rispetto al rispettivo tasso dei costi per crediti in conto corrente della nostra banca. È fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni. Siamo inoltre autorizzati a rinegoziare i termini di pagamento per le prestazioni future.
7 .2 Se il nostro cliente è in mora nel ritiro della fornitura o della prestazione o è in ritardo nei pagamenti, siamo autorizzati, previa fissazione di un adeguato termine supplementare, anche a recedere dal contratto in tutto o in parte e/o a chiedere un risarcimento del danno pari al 20 % del prezzo di acquisto, fatta salva la prova di un danno concreto maggiore, in particolare dei costi di ritiro, salvo che il cliente ci dimostri un danno inferiore. Non è necessaria la fissazione di un termine supplementare se, dopo la conclusione del contratto, emergono indizi di compromissione della capacità di adempimento del nostro cliente ai sensi del punto 3.2.
7 .3 In caso di mora nell’accettazione ai sensi del punto 7 .2, siamo autorizzati, fatti salvi i diritti di cui ai punti 7.1 e 7.2, a richiedere, a titolo di ulteriore risarcimento forfettario del danno, un diritto di magazzinaggio pari a€ 10,00 per pallet al giorno. Il cliente è tenuto a corrispondere interessi di mora sul valore della merce in analogia ai§§ 286 a 288 BGB.

8. Garanzia
8.1 Le caratteristiche convenute dell’oggetto del contratto da noi dovute risultano esclusivamente dagli accordi contrattuali con il nostro cliente e non da altre dichiarazioni pubblicitarie, prospetti, consulenze e simili. Ciò non comporta l’assunzione di una garanzia, ad es. ai sensi del § 443 BGB.
8.2 Forniamo consulenza al meglio delle nostre conoscenze sulla base delle nostre esperienze, tuttavia con esclusione di qualsiasi responsabilità, salvo in caso di dolo o colpa grave. Le indicazioni e informazioni sull’idoneità e sull’applicazione ovvero sull’impiego dell’oggetto del contratto non sono vincolanti, se non costituiscono espressamente una caratteristica convenuta ai sensi del punto 8.1. Esse non esonerano il cliente dall’effettuare proprie verifiche. 8.3 Per il resto rispondiamo dei vizi, con esclusione di ulteriori pretese, come segue:
a) Il nostro cliente è tenuto a esaminare accuratamente l’oggetto del contratto senza indugio al momento del ricevimento e, se necessario, a effettuare controlli a campione. I vizi evidenti devono essere denunciati per iscritto e in modo specifico senza indugio dopo l’arrivo e prima dell’utilizzo dell’oggetto del contratto, ma al più tardi entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Anche in caso di contestazione, il cliente è tenuto ad accettare l’oggetto del contratto. Questo deve essere conservato in modo appropriato e restituito solo su nostra espressa richiesta.
b) I vizi che inizialmente non sono riconoscibili nemmeno con un esame approfondito devono essere denunciati nei nostri confronti con le stesse modalità senza indugio dopo la loro scoperta. In caso di denuncia non conforme nella forma e/o non tempestiva, l’oggetto del contratto si considera accettato.
c) Il nostro cliente deve dare ai nostri incaricati la possibilità di ispezionare ed esaminare l’oggetto del contratto contestato. In caso contrario decade qualsiasi diritto di garanzia.
d) Salvo diverso accordo scritto, prestiamo garanzia per 1 anno dalla consegna per materiale privo di difetti nonché per una fabbricazione a regola d’arte (in caso di funzionamento su un turno ( 8 ore / giorno), salvo che sia applicabile un termine di garanzia legale imperativo più lungo.
e) Non prestiamo alcuna garanzia per l’utilizzo e il trattamento impropri dell’oggetto del contratto. I diritti di garanzia decadono inoltre in caso di danneggiamento o distruzione dell’oggetto del contratto dovuti a trattamento o conservazione impropri dopo il passaggio del rischio. Qualora non vengano rispettate le indicazioni o le direttive da noi fornite, in particolare le direttive di trasporto, conservazione e montaggio contenute nei nostri compendi di prodotto e nei foglietti illustrativi dei prodotti, decade qualsiasi diritto di garanzia di qualsiasi tipo nei nostri confronti.
f) Le variazioni di dimensioni e di materiale d’uso commerciale e/o dovute alla tecnica di produzione non danno diritto a contestare l’oggetto del contratto. Per le tolleranze si applicano, ove esistenti, le norme DIN o i nostri standard di fabbrica.
g) In caso di vizi abbiamo il diritto di procedere all’adempimento successivo. Per l’eliminazione dei vizi il nostro cliente deve concederci tempo e occasione adeguati. In caso di rifiuto, decade qualsiasi diritto di garanzia di qualsiasi tipo nei nostri confronti. Qualora l’adempimento successivo non vada a buon fine più volte, il nostro cliente può anche recedere dal contratto o chiedere la riduzione del prezzo. Sono escluse ulteriori pretese nei nostri confronti o nei confronti dei nostri incaricati, a qualsiasi titolo giuridico, salvo che abbiamo agito almeno con colpa grave o che si verifichi un danno alla persona. – Resta impregiudicato il § 439 II BGB.
h) Non sussiste alcuna garanzia per le esecuzioni speciali realizzate in base a indicazioni, calcoli o documentazione costruttiva del nostro cliente, nella misura in cui i vizi dipendano da questi.

9. Diritti di proprietà industriale
9.1 I disegni, gli utensili, gli elementi di stampa, tranciatura o goffratura e le attrezzature speciali da noi realizzati rimangono di nostra proprietà.
9.2 Se dobbiamo effettuare forniture in base a indicazioni, disegni, modelli, campioni o utilizzando parti messe a disposizione dal nostro cliente, quest’ultimo risponde del fatto che ciò non violi diritti di proprietà industriale di terzi. Se del caso, segnaleremo al nostro cliente i diritti a noi noti. Il nostro cliente deve manlevarci da qualsiasi pretesa di terzi e risarcire il danno insorto. I costi sostenuti da noi fino a quel momento sono a carico del nostro cliente. Se un terzo ci vieta la produzione o la fornitura facendo valere un diritto di proprietà industriale a lui spettante, siamo autorizzati a sospendere i lavori senza verificare la situazione giuridica. I costi di eventuali controversie legali sono a carico del nostro cliente.
9.3 I disegni e i campioni messi a nostra disposizione che non hanno dato luogo a un ordine vengono restituiti su richiesta a spese del nostro cliente; in caso contrario siamo autorizzati a distruggerli 3 mesi dopo la presentazione della nostra offerta.
9.4 I diritti d’autore ed eventualmente i diritti di proprietà industriale sui modelli, stampi e attrezzature, progetti e disegni realizzati da noi o da un terzo su nostro incarico spettano a noi, e ciò anche qualora il nostro cliente ne abbia sostenuto i costi.

10. Altre disposizioni
10.1 Siamo autorizzati a trattare i dati ricevuti dal nostro cliente in virtù dei rapporti commerciali in conformità alle disposizioni della legge federale tedesca sulla protezione dei dati (Bundesdatenschutzgesetz) e, in particolare, a trasmettere all’assicuratore del credito i dati necessari per l’assicurazione del credito.
10.2 È esclusa la cessione di crediti che spettano al nostro cliente nei nostri confronti in virtù del rapporto commerciale.
10.3 Qualora una delle condizioni che precedono sia giuridicamente inefficace, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni e del contratto nel suo complesso. Le disposizioni inefficaci o divenute inefficaci vengono sostituite da norme che perseguono il medesimo risultato economico. Nella misura in cui alcune disposizioni non siano divenute parte del contratto, il contenuto del contratto è in tal caso regolato, per tale parte, dalle disposizioni di legge.
10.4 Il luogo di adempimento per la fornitura e per il pagamento è Möttingen.
10.5 Il foro competente è in tutti i casi, anche per tutte le pretese future derivanti dal rapporto, comprese quelle derivanti da cambiali, assegni e altri documenti, il tribunale competente per la nostra sede sociale di Möttingen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]